Il Decreto Legislativo 116/2020 ha novellato l'art. 180 del TUA, prevedendo (c. 3) che, a decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo contenente particolari sostanze pericolose (definite SHVC - sostanze chimiche estramente preoccupanti) trasmetta specifiche informazioni all'Agenzia Europea per la Sostenze Chimiche (ECHA) tramite il format SCIP.
L'obbligo ricade sui produttori, gli importatori, i distributori o altri attori della catena di approvvigionamento che immettano articoli sul mercato. Tra gli articoli interessati figurano anche oggetti di largo consumo, quali ad esempio le batterie al piombo.
Appare evidente che le imprese interessate dal provvedimento dovrebbero svolgere anche un'attenza verifica degli obblighi ADR correlati al trasporto e alla gestione delle merci pericolose.