La norma ADR disciplina puntualmentele modalità per l’ottenimento del CFP ADR (Certificato di FormazioneProfessionale o "Patentino") per i conducenti addetti al trasporto delle mercipericolose.Va rilevato però che la norma ADR e,più in generale, le norme poste a tutela della sicurezza e salute deilavoratori (DLG 81/2008) dispongono inoltre che ciascun lavoratore ricevauna formazione in materia di sicurezza e salute adeguata al posto di lavorooccupato e alla mansione svolta.
Detta in altri termini,magazzinieri, facchini, addetti al carico e allo scarico... devono essere formatied essere destinatari anche di attività di aggiornamento periodico annuale (oalmeno biennale) al fine di conoscere e interpretare correttamente il lororuolo all’interno della catena logistica, identificando i rischi connessi allamovimentazione delle merci pericolose (comprensione delle etichette dipericolo) e disponendo delle nozioni base da applicare in caso di incidente.Per attestare il compimento dell’attivitàformativa, che può essere realizzata direttamente dal datore di lavoro, dalRSSP, dal Consulente ADR o da altro soggetto abilitato, non sono richiestiesami di abilitazione, ma è imposto l’obbligo di documentare adeguatamente l’attivitàsvolta e di conservare la relativa documentazione sia presso la sede dell’impresa,sia da parte del dipendente (è necessario conservare foglio di presenzasottoscritto dai dipendenti e anche copia del materiale didattico utilizzato).
Nei controlli su strada non è necessario che la persona formata, qualorafacente parte dell’equipaggio del veicolo, abbia la documentazione con sé,salvo il CFP, ma gli organi di di controllo ne possono chiedere l’esibizionedifferita.
Nei confronti dei soggetti(vettore, speditore, caricatore...) tenuti alla formazione dei dipendenti possonoipotizzarsi vari profili di responsabilità:- Amministrativo:l’omessa formazione o la mancata conservazione dei relativi documenti èviolazione della normativa ADR e quindi sanzionata ai sensi dell’art. 168 CDS;- Civile:ai danni causati per imperizia dei dipendenti può concorrere il datore dilavoro, salvo che dimostro di aver fatto il possibile per evitarli (art. 2050CC);- Penale:nel caso di reati per lesioni colpose, ferma restando la responsabilitàpersonale dell’autore, potrebbe venire chiamato in concorso il datore dilavoro,ove si accerti un nesso di causalità tra il comportamento del dipendentee la mancanza di idonea formazione.