La quantità di merci pericolose movimentate nella ordinaria attività dei vettori impegnati nelle consegne presso magazzini, rivendite ed esercizi commerciali è in aumento. Nella maggior parte dei casi si tratti di alcuni colli, di peso complessivo pari a qualche centinaio di kg, contenenti merci di bassa pericolosità (vernici, prodotti per la pulizia...) spediti insieme ad altre merci non pericolose.In questo caso il trasporto può essere effettuato secondo ADR 1.1.3.6. (Esenzione parziale per unità di trasporto - i cosiddetti 1000 kg virtuali), impiegando cioè autisti non dotati di CFP ADR (patentino) e veicoli sprovvisti della segnalazione arancione.
E’ comunque necessario ricordare che, anche per quantitativi inferiori ai 1000 kg, i trasporti secondo ADR 1.1.3.6 di merci a bassa pericolosità (gruppo di imballaggio III) devono rispettare i seguenti elementi:- il personale (conducenti e addetti al carico e allo scarico) deve essere opportunamente formato (cfr. Specifica formazione ADR https://www.consulenteadr.eu/blog-detail?art=6);- il conducente deve poter disporre di almeno un estintore da 2 kg;- deve essere disponibile un dispositivo di illuminazione portatile per ogni membro dell’equipaggio (cfr. Lampada antiscintilla https://www.consulenteadr.eu/blog-detail?art=14);- il documento di trasporto va redatto secondo le regole ADR, menzionando l’applicazione di ADR 1.1.3.6.
I punti sin qui elencati sono oggetto del controllo su strada operato dalla PS. A questi si aggiungono in ogni caso il rispetto delle regole di sicurezza generali (ad es. divieto di apertura dei colli, divieto di fumare...) e la osservanza delle disposizioni sulle operazioni di carico e scarico.E’ necessario infine ricordare che se una tipologia di trasporto è vietata (ad es. trasporto alla rinfusa), lo è sempre qualunque sia il quantitativo trasportato.
