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CONSULENTE ADR: ESENZIONI ALLA NOMINA

23-10-2019 09:01

Admin

News,

Un’altra interessante esenzione rispetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR è quella cosiddetta per tipologia di attività.

La norma ADR prevede in linea generale che l’impresa coinvolta a vario titolo nel trasporto di merci pericolose su strada nomini il Consulente ADR.Vi sono alcune esenzioni rispetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR legate al trasporto di merci in quantità limitate per unità di trasporto (ADR 1.1.3.6) oppure al trasporto di merci imballate in quantità limitate (ADR 3.4) o anche al trasporto di merci imballate in quantità esenti (ADR 3.5).
Un’altra interessante esenzione rispetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR è quella cosiddetta per tipologia di attività. Essa si rivolge a quelle imprese che svolgono l’attività di trasporto di merci pericolose in maniera non continuativa oppure in forma accessoria rispetto alla attività principale; in ambito nazionale, i trasporti in esenzione possono essere in colli, alla rinfusa oppure anche in cisterna (solo nel caso in cui si tratti di rifiuti o residui di lavorazione prodotti dalla impresa stessa).
Affinché l’esenzione sia operante devono inoltre valere le seguenti condizioni:•Le merci trasportate devono essere scarsamente pericolose (categoria 3 - cfr. colonna 15 della Tabella A ADR);•I trasporti effettuati in un anno devono essere al massimo 24, tenendo però conto che il limite massimo mensile è di 3 trasporti;•Le quantità di merci pericolose trasportate complessive in un anno non devono superare le 180 tonnellate.
E’necessario evidenziare che l’utilizzo di questa esenzione non è automatico, ma è subordinato all’invio di una comunicazione all’UMC nella cui circoscrizione ha sede l’impresa. La comunicazione va fatta per ogni anno solare prima dell’avvio delle operazioni di trasporto (cfr. allegato FAC SIMILE COMUNICAZIONE UMC - allegare anche documento di identità).
L’impresa che deve avvalersi della esenzione per anni successivi deve allegare copia della comunicazione relativa all’anno precedente, corredata delle annotazioni relative alle singole operazioni effettuate.L’elenco delle operazioni in esenzione va poi aggiornato per l’anno corrente in occasione della effettuazione delle operazioni di trasporto.Copia della comunicazione inviata all’UMC con allegato elenco aggiornato delle operazioni di trasporto in esenzione effettuate nell’anno corrente deve accompagnare il trasporto (copia fotostatica); l’originale dell’elenco operazioni in esenzione deve essere conservato nell’archivio dell’impresa e ulteriormente aggiornato in occasione della operazione successiva.
Al termine dell’anno, l’elenco delle operazioni in esenzione effettuate viene chiuso e inviato alla UMC unitamente alla comunicazione per il nuovo anno.
Si osservi inoltre che i trasporti effettuati in regime di esenzione per quantità trasportate (ADR 1.1.3.6) non concorrono alla determinazione del numero massimo di viaggi annuali o mensili e alla quantità massima consentita per l’esenzione per tipologia di attività.

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