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ADR 2019 e RAEE

08-10-2013 12:53

Admin

News, consulente adr,

L’ADR 2019 introduce importanti novità per i RAEE.

ADR 2019 e RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)L’ADR (accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada) nella sua versione 2019 introduce delle importanti novità in merito al trasporto di alcune tipologie di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Si era posta già in precedenza la questione se i RAEE pericolosi (apparecchi di refrigerazione, TV e monitor, lampade fluorescenti...) dovessero o meno essere trasportati in accordo con le disposizioni ADR e sul tema il CdC RAEE aveva a più riprese espresso la sua posizione (si confronti - fra il gli altri - il documento "Sistema RAEE: indicazioni relative alle nuove regole di classificazione dei rifiuti - Aggiornamento" del Dicembre 2015 a firma di CdC RAEE, FISE Assombiente, ASSORAEE, Utilitalia, ANCI).
Fino alla emanazione delle versione 2019 dell’ADR, le indicazioni ricevute e adottate dagli operatori del settore per il trasporto dei RAEE domestici e non domestici sono state le seguenti:1. Apparecchi di refrigerazione (CER 16.02.11* e CER 20.01.23*): sono trasportati in esenzione ADR ai sensi delle disposizioni speciali 119 e 291 (se contengono meno di 12 kg un gas della classe 2, gruppo A od O);2. TV e Monitor (CER 16.02.13* e 20.01.35*): non sottoposti al trasporto in ADR ai sensi del punto 1.1.3.1 b) (esenzione relativa alla natura delle operazione di trasporto);3. Lampade fluorescenti (CER 20.01.21*): non sottoposti al trasporto in ADR ai sensi del punto 1.1.3.10.
La versione 2019 dell’ADR, mantenendo in essere i riferimenti citati ai punti 1) e 3), sopprime la esenzione 1.1.3.1 b) e introduce ONU 3363 Merci pericolose contenute dentro macchine o merci pericolose contenute dentro apparecchi assegnandolo alle classe 9. In riferimento al punto 2), pertanto, appare evidente che il trasporto di TV e Monitor (rifiuti) in ceste o cassoni alla rinfusa - secondo le normali condizioni operative di trasporto - venga attratto all’interno dell’ADR. Al codice ONU 3363 non è assegnata peraltro la categoria di trasporto, rendendo non utilizzabile la esenzione 1.1.3.6 (quantità limitate per unità di trasporto).Sul tema al punto 1.6.1.46 (Misure transitorie) l’ADR versione 2019 così recita: "Il trasporto di macchine e materiali non specificati nel presente allegato e che incidentalmente contengono merci pericolose nella loro struttura o circuito operativo e che sono pertanto assegnati ai numeri ONU 3363, 3537, 3538, 3539,3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 o 3548, che era esente dalle disposizioni dell’ADR fino al 31 dicembre 2018, potrà essere ancora esentato dalle disposizioni dell’ADR fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state prese misure per impedire la perdita di contenuto in normali condizioni ditrasporto".
In buona sostanza, il trasporto di TV e monitor è soggetto alle norme ADR, ma in via transitoria (fino al 31/12/2022) e a particolari condizioni (impedire la perdita di contenuto) può essere effettuato in esenzione.
In termini operativi, per assicurare che le materie pericolose contenute all’interno di un RAEE non si disperdano occorre adottare appropriate unità di carico (ceste di piccole dimensioni), ma soprattutto - nel caso delle TV e dei monitor - impedire che in fase di carico o scarico gli schermi si frantumino ovveroimballare ciascun pezzo (cfr. disposizione speciale 672 e istruzione di imballaggio P907).
Va considerato anche il fenomeno della "cannibalizzazione" a causa del quale i RAEE - soprattutto le TV a tubo catodico - arrivano presso il CCR già frantumati o in condizione precarie. Per RAEE in queste condizioni non appare possibile invocare alcuna esenzione: essi andrebbero tenuti distinti dal flusso normale e trasportati in ADR in apposite unità di carico in grado di assicurare il contenimento delle sostanze pericolose.
L’evoluzione della norma e le reali condizioni operative in cui vengono effettuati i trasporti sembrano quindi indicare come ineludibile la strada della qualificazione ADR delle imprese impegnate nella logistica dei RAEE domestici e non domestici.
Le disposizioni dell’ADR 2019 in ogni caso sono obbligatorie partire dal 1 luglio 2019; le aziende impegnate nella logistica dei RAEE sono pertanto tenute a verificare le loro prassi operative, valutando se utilizzare quanto disposto dalle misure transitorie o entrare da subito nel regime ADR.

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