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RITORNO A VUOTO: IL DOCUMENTO DI TRASPORTO

16-02-2020 01:59

Admin

News,

Il viaggio di ritorno a vuoto di veicoli che hanno trasportato merci pericolose - diverse dalla classe 7 - e che presentano tracce o residui del carico deve ess

Il viaggio di ritorno a vuoto di veicoli che hanno trasportato merci pericolose - diverse dalla classe 7 - e che presentano tracce o residui del carico deve essere accompagnato dal documento di trasporto.

ADR 5.4.1.1.6.2.2 dispone che il documento di trasporto contenga l’indicazione "VEICOLO-CISTERNA VUOTO", "CISTERNA SMONTABILE VUOTA", VEICOLO-BATTERIA VUOTO", "CGEM VUOTO", "VEICOLO VUOTO"... seguita da "ULTIMA MERCE CARICATA"

Ad esempio, "VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: UN 1098, ALCOL ALLILICO, 6.1, (3), GI I, (C/D).
E’ possibile, inoltre, utilizzare lo stesso documento di trasporto che ha accompagnato il viaggio di andata, barrando le indicazioni delle quantità trasportate e sostituendole con la dicitura "RITORNO A VUOTO, NON RIPULITO".
La mancanza di documento di trasporto nel caso di trasporto a vuoto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 198 c. 9 bis del Codice della Strada (Mancanza di documento di trasporto) ed è punita con una sanzione di 406,00 euro e la decurtazione di due punti dalla patente.
Appare evidente come il documento di trasporto per il viaggio a vuoto sia necessario - come prescrive ADR 5.4.1.1.6.2.2 - nel caso in cui ci sia la presenza di "residui di merci pericolose". Nel caso del trasporto - alla rinfusa o in colli - in casse scarrabili o in carrozzerie fisse - ovvero in tutti i casi in cui sia possibile effettuare un esame visivo dello stato del mezzo di contenimento, la necessità del documento di trasporto si pone nel caso in cui le pareti o il fondo siano imbrattate da residui di merci pericolose.Nel caso in cui sia effettivamente riscontrata la presenza di residui del carico, ADR 7.5.8 dispone che:"7.5.8.1 Se dopo lo scarico di un veicolo o di un contenitore che ha contenuto merci pericolose imballate, si constata che gli imballaggi hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto, si deve, il più presto possibile e in ogni caso prima di un nuovo carico, pulire il veicolo o il contenitore.Se la pulizia non può essere effettuata sul posto, il veicolo o il contenitore deve essere trasportato, in condizioni di sicurezza adeguate, verso il luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata....7.5.8.2 I veicolo o i contenitori che hanno contenuto merci pericolose alla rinfusa devono, prima di ogni nuovo carico, essere convenientemente puliti, salvo se il nuovo carico è composto dalla stessa merce pericolosa che ha costituito il carico precedente".


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