Nel caso della effettuazione di un trasporto di merci pericolose con autisti in multipresenza è necessario adeguare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dall’ADR (“borsone ADR”)?
La risposta alla domanda è certamente positiva ed è contenuta nelle istruzioni scritte.
Queste’ultime infatti prevedono che alcuni equipaggiamenti siano riferiti al veicolo (ceppo, segnali d’avvertimento autoportanti, copritombino…), altri invece si intendano riferiti “ad ogni membro dell’equipaggio”.
Pertanto, non solo nel caso di guida in multipresenza ma anche nel caso in cui all’autista sia affiancato un addetto al carico e allo scarico, sarà necessario disporre di due esemplari dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
- Indumento fluorescente;
- Lampada portatile;
- Guanti di protezione;
- Occhiali protettivi;
- Maschera di evacuazione di emergenza (se necessaria in base alle merci trasportate).
Nel caso di accertamento della violazione, si fa riferimento all’art. 168 c. 9 bis del CdS (mancanza di equipaggiamento individuale): la sanzione è di 406 euro con decurtazione di 2 punti dalla patente (della violazione risponde il conducente anche quando trattasi di attrezzature per i membri dell’equipaggio)