Le modifiche introdotte dall'ADR 2021, modifiche che diventeranno operative dal gennaio 2021 e obbligatorie dal luglio 2021, riformulano - tra le altre cose - il quadro delle esenzioni (ADR 1.1.3.7) e introducono nuove sezioni (ADR 5.5.4).
Il tema è sempre quello delle pile (ad es. pile al litio) che possono essere utilizzate durante il trasporto per il veicolo e i suoi apparati ( in questo caso si conferma l'esenzione), ma anche per alimentare sistemi per la tracciabilità delle merci (e in questo caso vi sono dei distinguo). Si tratta in quest'ultimo caso di dispositivi che possono essere applicati ai mezzi di contenimento (colli, GIR, grandi imballaggi...) per tracciare i loro spostamenti e che, in caso di malfunzionamento, potrebbero costituire fonte di innesco o comunque di pericolo.
ADR 5.5.4 - la nuova sezione aggiunta - dispone che detti dispositivi possano essere trasportati in esenzione purché:
1) i dispositivi in cui sono inserite le pile siano utilizzati durante il trasporto (si richiede l'intenzionalità e quindi la scelta consapevole di un sistema piuttosto che un altro);
2) le pile soddisfino i requisiti di progettazione e prove dell'ADR;
3) il dispositivo sia in grado di resistere agli urti e alle sollecitazioni.
I produttori di dispositivi per la tracciabilità delle merci sono quindi chiamati ad innalzare gli standard di sicurezza dei loro apparati, mentre si richiede agli installatori e ai trasportatori di compiere scelte consapevoli, acquistando l'apparato certificato e utilizzandolo solo quando necessario.