L’art. 193 comma 4 del Dlgs 152/2006 dispone che "durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose". E’ un chiaro rimando alle norme ADR che regolamentano il trasporto delle merci pericolose nelle quali sono ricomprese i rifiuti.
Più complessa è l’interpretazione dell’art. 183 comma 1 bb Dlgs 152/2006 dove viene definito il "deposito temporaneo", in particolare: "3. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 4. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose". Il riferimento in questo caso non è più il trasporto (norma ADR), ma il deposito delle sostanze pericolose, tema questo disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging). Nel caso del "deposito temporaneo" il TUA prevede che i rifiuti siano classificati secondo il CLP e identificati con le relative etichette: successivamente - e solo in fase di trasporto - dovranno essere utilizzate le corrispondenti norme ADR se necessarie.
Va considerato infatti che il Regolamento CLP e l’ADR, pur riguardando entrambi le merci pericolose, assumono due differenti punti di vista: l’ADR si occupa solamente del trasporto e delle operazioni connesse, vale a dire una fase molto breve della durata di vita di qualsiasi prodotto, e presuppone che per nessun motivo gli imballaggi possano essere aperti. Il Regolamento CLP è rivolto invece all’utilizzatore del prodotto che è esposto quindi - nel trattare la stessa sostanza - ad un rischio maggiore.
Nell’intera gestione del ciclo del rifiuto sono pertanto dirimenti le analisi chimiche o i dati delle schede di sicurezza dei prodotti da cui i rifiuti derivano: il Regolamento CLP è il riferimento per la fase di deposito, mentre la norma ADR va impiegata nella effettuazione del trasporto.