Gli imballaggi in plastica, impiegati in molti casi per il trasporto dei rifiuti pericolosi in ADR, hanno una durata di utilizzo massima di cinque anni e devono essere sottoposti a prova al massimo entro due anni e mezzo dalla data di fabbricazione (ADR 4.1.1.15 e ADR 4.1.2.2).
Per i rifiuti del gruppo di imballaggio III o II (con limiti), è possibile derogare alla norma generale sulla base dell’Accordo Multilaterale M287, utilizzando cioè per il trasporto in ADR dei rifiuti anche imballaggi scaduti o non sottoposti a prova periodica.Va rilevato che in ogni caso si tratta di un regime derogatorio che implica un’assunzione di responsabilità da parte dell’utilizzatore. Le tempistiche per la effettuazione delle ispezioni periodiche sono infatti definite nel certificato di omologazione del prototipo (oltre che dalla norma ADR), non tenerne conto - sia pur nell’ambito di un sistema regolato - determina in caso di incidente l’assunzione di una piena responsabilità da parte dell’operatore logistico senza che alcun addebito possa essere mosso al fabbricante dell’imballaggio.
Va inoltre rilevato che l’Accordo Multilaterale M287 - firmato unicamente da Italia, Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca - scadrà il prossimo 01/08/2020 e non si hanno certezze in merito alla sua riproposizione. Gli operatori logistici del settore rifiuti che attualmente fanno ricorso al citato Accordo per la organizzazione delle attività di raccolta e trasporto dovrebbero pertanto valutare la organizzazione di un sistema di gestione dei loro GIR che sia pienamente rispondente al dettato dell’ADR.