La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" all’art. 75 prevede che "i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Chiarita l’equiparazione tra i monopattini in commercio e le comuni biciclette, si apre il problema del loro trasporto e preparazione per la vendita, atteso che i monopattini sono oggetti contenenti merci pericolose (batterie al litio), chiaramente etichettati nella loro scatola di imballo come merce della Classe 9 ADR.
Appare evidente, al di là del trasporto - anche in aereo - che il consumatore potrà fare del monopattino una volta acquistato, come l’intera catena logistica non abbia ancora recepito per intero la portata di questa innovazione e gli adeguamenti conseguenti che essa richiede.Se infatti il produttore classifica l’oggetto e etichetta il collo come merce ADR, oltre agli obblighi di mittente e trasportatore - già ben noti - si tratta di verificare anche gli obblighi - ormai prossimi - dello speditore (ad es. grossisti o commercianti di articoli sportivi):ADR 1.6.1.44 "Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori... dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022".