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RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E ADR

12-01-2020 19:45

Admin

News,

Le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti pubblicate dal SNPA affrontano anche il tema della classificazione dei rifiuti di imballaggio.

Le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti pubblicate dal SNPA (cfr. https://www.consulenteadr.eu/blog-detail?art=27) affrontano anche il tema della classificazione dei rifiuti di imballaggio.


A tal proposito (pag. 104), "l’aspetto che deve essere in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto...Per poter assegnare al rifiuto un codice del sottocapitolo capitolo 15 01 è necessario determinare se l’imballaggio/contenitore è nominalmente vuoto. Citando quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione Europea relativa agli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti", si suggerisce di interpretare la nozione di > nel senso che i contenuti del prodotto sono stati rimossi in maniera efficace... Un imballaggio si può ritenere completamente svuotato se nel caso di un ulteriore tentativo di svuotamento, per effetto ad esempio del suo capovolgimento, non si hanno più rilasci né di gocce né di residui solidi".
In campo ADR - nel caso in cui gli imballaggi abbiano contenuto merci pericolose o siano contaminati da tale sostanze - vale la disposizione speciale 663: per imballaggio vuoto non ripulito si intende un imballaggio svuotato in modo da contenere unicamente residui aderenti alle pareti quando è presentato al trasporto. La disposizione speciale 663 sembra dunque essere allineata con il dettato delle Linee guida del SNPA.
Come il Consulente ADR sa, l’Italia è tra i firmatari dell’Accordo Multilaterale M287 che - sebbene in scadenza nell’agosto 2020 - è ancora vigente: punto 3.4 "In deroga alla disposizione speciale 663, UN 3509 imballaggi dimessi, vuoti, non ripuliti, possono contenere dei residui, che rimangono nell’imballaggio dopo il corretto svuotamento e che non possono essere rimossi senza un ulteriore sforzo". L’Accordo Multilaterale ammette dunque che gli imballaggi vuoti siano presentanti al trasporto con all’interno residui solidi o liquidi anche non aderenti alle pareti, emendando quindi il contenuto delle Linee guida.
Come regolarsi? Per il Consulente ADR vale ADR 1.1.5: "Nel caso sia richiesta l’applicazione di una norma e nel caso ci sia un qualsiasi conflitto tra tale norma e le disposizioni dell’ADR, prevalgono le disposizioni dell’ADR".In altri termini, le Linee guida non prevalgono sull’ADR in materia di trasporto su strada di UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti e pertanto - ad opinione dello scrivente - può essere applicato quanto previsto dall’Accordo Multilaterale M287 qui riportato in allegato.

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