Se, al termine di un trasporto di merce pericolosa in colli o alla rinfusa, il cassone (fisso o intercambiabile) risulta sporco e con presenza di residui della sostanza trasportata, ADR 7.5.8. dispone che:
Per il viaggio a vuoto con cassone o contenitore sporco si consideri https://www.consulenteadr.eu/blog-detail?art=33
E’ da chiarire cosa si intenda per "luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata". Certamente non ci si può riferire ad un generico truck center dotato di lavaggio, ma semmai ad un impianto attrezzato in grado di gestire i reflui derivanti dalla operazione di lavaggio. Vi sono infatti due livelli da considerare: la eliminazione delle tracce di sporco e della contaminazione dal cassone (certificazione di avvenuta bonifica) e la eliminazione dei reflui che possono contenere sostanze non gestibili da un normale depuratore chimico - fisico in uso nell’impianto ovvero possono richiedere una caratterizzazione delle acque di risulta ai fini del loro smaltimento. Il primo aspetto (l’avvenuta bonifica) è l’interesse primario del trasportatore che così può rendere idoneo il mezzo al trasporto di altra merce, il secondo aspetto (la gestione dei reflui) è interesse dell’impianto ma condiziona fortemente il prezzo del servizio offerto (e la possibilità che il servizio stesso possa essere eseguito).
E’ necessario pertanto valutare attentamente l’effettuazione delle operazioni di lavaggio, considerando tutti i costi diretti e indiretti e affidandosi ad operatori qualificati e attrezzati in grado di garantire il buon esito dell’intervento da tutti i punti di vista.