Il tema era già stato affrontato mesi addietro:
L'Accordo Multilaterale M 287, firmato dall'Italia e scaduto ad Agosto 2020, consentiva di trasportare in esenzione totale ADR i rifiuti di medicinali post consumo (tipicamente quelli raccolti nei contenitori stradali ubicati nei pressi delle farmacie) e di utilizzare imballaggi in plastica per il trasporto di rifiuti poco pericolosi (GI III e - in alcuni casi - GI II) anche oltre la scadenza quinquennale e senza l'effettuazione di prova periodica.
La revoca dell'Accordo Multilaterale M 287 riconduce queste due fattispecie all'interno del più generale regime ADR, facendo cadere le condizioni di favore. Le imprese pertanto nell'immediato dovranno verificare le loro procedure operative alla luce delle intervenute modifiche.